STATUTO MASTER ROAD APS

ARTICOLO - 1 -  COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA


1.E' costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), del codice civile e della normativa in materia, l’ Associazione “MASTER ROAD APS”, con sede legale nel Comune di Roma in Via Alessandro Brisse N.5 e di seguito indicata come ASSOCIAZIONE.


2.L’ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, all’atto dell’iscrizione al RUNTS.


3.Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali competenti e al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.


4.Con delibera dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all’estero.


5.L’ASSOCIAZIONE ha durata illimitata.


6.L’ASSOCIAZIONE aderisce alla Federazione Italiana Fuoristrada, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, e/o ad altri enti nazionali di promozione sociale, i cui statuti e regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori.

ARTICOLO - 2 - SCOPI E FINALITÁ


1.L’ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nazionali ed esteri.


2.L’ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità: la diffusione della conoscenza e della pratica del fuoristradismo in ambito sociale, sportivo, educativo, l’incentivazione dell’esercizio dell’attività fuoristradistica nel rispetto della natura e dell’ambiente, volta anche all’impiego del tempo libero e alla promozione e valorizzazione del territorio e del paesaggio

ARTICOLO - 3 - ATTIVITÁ


1.Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
t)organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’ASSOCIAZIONE intende:
-Favorire l’aggregazione sociale attraverso la promozione e la diffusione dell’attività di fuoristradismo;
-Promuovere lo sport fuoristradistico, inteso anche come efficace strumento di educazione sia fisica che morale, attraverso la partecipazione e l’organizzazione di eventi, manifestazioni, gare;
-Promuovere la ricerca e la conservazione di veicoli storici o di particolari settori di veicoli, adatti alla marcia fuoristrada;
-Partecipare a corsi di formazione volti all’uso dei veicoli fuoristrada, con particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza previste dalle normative vigenti;
-Promuovere ed organizzare iniziative volte alla promozione del territorio e alla tutela dell’ambiente;
-Favorire iniziative di collaborazione con istituzioni locali, nazionali ed estere impegnate nell’area della tutela dell’ambiente e del tempo libero;
-Organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.
-Gestire spazi sociali;
-Svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi.


2.L’ASSOCIAZIONE potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, eventualmente ricorrendo a contratti e convenzioni con Enti pubblici o privati.

3.L’ASSOCIAZIONE potrà partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri.


4.L’ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;


5.Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

ARTICOLO - 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE



1.Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità;


2.Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;


3.L’ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
-quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
-finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’ASSOCIAZIONE;
-erogazioni liberali di associati e di terzi;
-entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche o enti privati;
-eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
-attività di raccolta fondi;
-ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
-attività diverse di cui all’art. 6 del Codice;

ARTICOLO - 5 - QUOTA ASSOCIATIVA



1.I soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nell’importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.


2.L’adesione all’ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

ARTICOLO - 6 - ESERCIZI ASSOCIATIVI E BILANCI



1.L’esercizio sociale dell’ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.


2.Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell’ASSOCIAZIONE almeno otto giorni prima dell'assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro i limi di legge all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


3.Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo.


4.È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO - 7 - LIBRI SOCIALI



1.L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a)il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d)il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.


2.Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente per iscritto.

Art. 8. SociARTICOLO - 8 - 


1.Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;


2.Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo;


3.Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate e comunque rientri nei limiti di cui al D.lgs. 117/2017;


4.L’adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 11; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

ARTICOLO - 9 VOLONTARI E LAVORATORI



1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.


2.Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell’ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;


3.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;


4.L’ASSOCIAZIONE ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice;


5.L’ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO - 10 - CRITERIO DI AMMISSIONE



1.L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta da parte dell’interessato, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’ASSOCIAZIONE stessa.


2.Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 15 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; l’assemblea delibererà in occasione della successiva convocazione;


3.Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea;


4.All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;

ARTICOLO - 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO



1.La qualifica di socio si perde:
a.Per morte;
b.Per morosità nel pagamento della quota associativa;
c.Dietro presentazione di dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
d.Per esclusione.


2.Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.


3.L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
-non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
-senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
-svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
-in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;


4.L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.


5.La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.


6.Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.


7.In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO - 12- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI



1.Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;


2.I soci hanno diritto:
-di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
-di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
-di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
-di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;


3.I soci sono tenuti:
-all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
-a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
-al pagamento nei termini della quota associativa.

ARTICOLO - 13 - ORGANIDELL'ASSOCIAZ

Sono organi dell’ASSOCIAZIONE:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo, se eletto;
  • Organo di Revisione, se eletto.

ARTICOLO - 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI



1.L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’ASSOCIAZIONE, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;


2.L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;


3.La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e/o mediante avviso affisso nella sede dell’ASSOCIAZIONE, con OTTO giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme Presidente;


4.Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;


5.Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.


6.Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.


7.Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

ARTICOLO - 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI



1.L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano; 


2.Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;


3.L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;


4.L’Assemblea ordinaria:
-approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice;
-approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
-discute ed approva i programmi di attività;
-elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
-elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo;
-nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
-approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
-delibera sull’esclusione degli associati;
-delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
-delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
-delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ASSOCIAZIONE;


5.Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ARTICOLO - 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI


1.La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 14 del presente statuto;


2.Per deliberare lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;


3.L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione dell’ASSOCIAZIONE con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

ARTICOLO - 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO 


1.Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 15 consiglieri, sempre in numero dispari, scelti tra i soci maggiorenni che rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili; si applica quanto disposto dall'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.


2.L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo;


3.Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere.


4.In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;


5.Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo;


6.Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci;


7.Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
-attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
-redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice;
-predispone annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio social e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
-delibera sulle domande di nuove adesioni;
-sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
-sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
-determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
-decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
-individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
-ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
-è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.


8.Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;


9.Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti;


10.La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo; 9
11.I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;


12.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.


13.Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.


14.Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono inscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;


15.Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi membri per determinati incarichi.

ARTICOLO - 18 - PRESIDENTE

1.Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci;


2.In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;


3.Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.


4.Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, delgi stessi risponde personalmente il Presidente.

ARTICOLO - 19 - TESORIERE


1.Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, 
firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari.

ARTICOLO - 20 - SEGRETARIO


1.Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ARTICOLO - 21 - ORGANI DI CONTROLLO

1.Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l’Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; Al suo interno il Collegio designa il Presidente.


2.I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.


3.L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;


4.L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;


5.I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


6.L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l’Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO - 22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI 


1.Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del codice, l’Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell’apposto registro.


2.Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;


3.Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive; 


4.Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ARTICOLO - 23 - SCIOGLIMENTO


1.L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;


2.In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore;


3.Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;


4.L’obbligatorietà del parere vincolante di cui

ARTICOLO - 24 - NORME FINALI



1.Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Il presente Statuto costituisce opera dell’ingegno ed è tutelato dalla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. È vietata la riproduzione, anche parziale, nonché l’utilizzo senza il preventivo consenso dell’Associazione, titolare dei diritti.